sabato 12 maggio 2018

ì 7 maggio 2018

12/05/2007
La lotta alla mafia non può prescindere dall’analisi e dalla conoscenza di un fenomeno che è al tempo stesso giuridico, economico, antropologico-sociale e politico: si tratta di una realtà complessa e proteiforme che fa parte di un sistema di vita (e a volte purtroppo anche di morte) che è in movimento, che si trasforma, che si interroga, che viene interrogato [1].
In questo breve scritto si intende affrontare – senza alcuna presunzione di completezza - un tema spesso dibattuto che riemerge in modo carsico nella letteratura specialistica e nel confronto politico, interrogandosi sulla definizione giuridica del fenomeno mafioso nella sua relazione con lo Stato.
Consideriamo rilevante riprendere questo tema, anche alla luce di una rilettura delle pagine del libro “Cose di Cosa Nostra” che Giovanni Falcone scrisse nel 1991 in collaborazione con la giornalista Marcelle Padovani [2], ove in particolare, nel prologo alla prima edizione, si sottolineava come “ le venti interviste …al giudice Falcone…[fossero] articolate in sei capitoli, disposti come altrettanti cerchi concentrici attorno al cuore del problema- mafia : lo Stato…”.
Un magistrato pragmatico come Giovanni Falcone, alieno da qualsiasi astrazione ideologica, aveva compreso e spiegato la mafia siciliana, considerandola per quello che rappresentava (e rappresenta) in termini di razionalità statale : “…la mafia [come] sistema di potere, articolazione del potere, metafora del potere, patologia del potere. La mafia che si fa Stato dove lo Stato è tragicamente assente. La mafia sistema economico, da sempre implicata in attività illecite, fruttuose e che possono essere sfruttate metodicamente. La mafia organizzazione criminale che usa e abusa dei tradizionali valori siciliani. La mafia che, in un mondo dove il concetto di cittadinanza tende a diluirsi…dove il cittadino, con i suoi diritti e i suoi doveri, cede il passo ai clan, alla clientela…si presenta come una organizzazione dal futuro assicurato. Il contenuto politico delle sue azioni ne fa, senza alcun dubbio, una soluzione alternativa al sistema democratico…” [3].
Da queste considerazioni emerge palesemente il richiamo a quell’orientamento di pensiero – tutt’altro che isolato in dottrina e riecheggiato spesso nell’ambito della prassi giudiziaria più recente – che tende ad identificare nella mafia un ordinamento giuridico autonomo.
E’ utile precisare – in premessa – che l’utilizzo del concetto di ordinamento giuridico per qualificare il fenomeno mafioso costituisce solo una chiave interpretativa, il che esclude qualsiasi legittimazione etico-politica dell’associazionismo illecito e della stessa mafia [4].
Sotto il profilo teorico, l’idea che la mafia possa essere concepita come ordinamento giuridico risale ad una brillante intuizione del grande giurista siciliano Santi Romano, il quale la espresse in una celebre opera di teoria generale del diritto pubblicata per la prima volta a Pisa nel 1917 e intitolata “L’ordinamento giuridico” [5].
Nell’ambito delle teorie generali sugli ordinamenti giuridici, la teoria cosiddetta istituzionalistica, sostenuta dal Santi Romano, considera insufficiente la nozione di diritto come esclusivo insieme di norme che costituiscono l’ordinamento [6], in quanto quest’ultimo, inteso come istituzione o organizzazione, trascende e condiziona il suo aspetto meramente normativo: l’istituzione è infatti organizzazione, posizione della società ed il momento istitutivo precede e produce quello normativo.
Il punto di partenza della concettualizzazione quindi non è costituito dalle norme, ma dalla società, o meglio da ogni singola società nel suo stesso porsi, come organizzazione e come struttura : in questo senso – secondo la teorizzazione di Romano - "L'ordine sociale che è posto dal diritto non è quello che è dato dalla esistenza, comunque originata, di norme che disciplinino i rapporti sociali: esso non esclude tali norme, anzi se ne serve e le comprende nella sua orbita, ma, nel medesimo tempo, le avanza e le supera. Il che vuol dire che il diritto, prima di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità. (..). Se così è, il concetto che ci sembra necessario e sufficiente per rendere in termini esatti quello di diritto, come ordinamento giuridico considerato complessivamente e unitariamente, è il concetto di Istituzione. Ogni ordinamento giuridico è una istituzione e, viceversa, ogni istituzione è un ordinamento giuridico: l'equazione fra i due concetti è necessaria e assoluta.
Cosicchè l'espressione "diritto" in senso obiettivo, secondo noi, può ricorrere in un doppio significato, può cioè, designare anzitutto: a) un ordinamento nella sua completezza e unità, cioè una istituzione; in secondo luogo: b) un precetto o un insieme di precetti (..) che per distinguerli da quelli non giuridici, diciamo istituzionali, mettendo così in evidenza la connessione che essi hanno con l'ordinamento intero, ossia con l'istituzione di cui sono elementi, connessione che è necessaria e sufficiente per attribuire loro carattere giuridico” [7].
Santi Romano individua così tre elementi necessari per configurare un ordinamento giuridico: oltre alla normazione, la società, come unità concreta e distinta degli individui che la costituiscono, e l’ordine sociale, nel quale ricomprendeva ogni elemento organizzativo extragiuridico.
Nella ricerca del fondamento primo del diritto, nel comprendere quali siano gli elementi costitutivi dell’ordinamento giuridico, egli ritrova nella collettività e nel corpo sociale un valore che supera e trascende la somma delle soggettività in cui è posta. Il valore, proprio, autonomo e particolare su cui riposa l’istituzione, manifesta una volontà vitale che, pur imponendosi sugli individui, garantisce loro la vita ed il suo perpetuarsi nella continuità che vince la caducità.
L’ordinamento quindi, prima ancora di essere norma che regola una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della società stessa e perciò regola tutti i rapporti sociali astrattamente e potenzialmente immaginabili nella società stessa.
Data questa dipendenza funzionale tra momento normativo e momento sociale, ne discende che ogni ordinamento giuridico è perciò un’istituzione e viceversa ogni istituzione è di per sè un ordinamento giuridico.
L’impostazione di Romano non si esaurisce peraltro nella teoria istituzionalistica, ma si arricchisce coniugandosi con la concezione pluralistica degli ordinamenti giuridici, secondo cui l’ordinamento giuridico non si esaurisce entro quello statuale, ma si articola in istituzioni extrastatuali dotate di ordinamenti giuridici autonomi : “…Tutte le volte che si ha un organismo sociale di qualche complessità, sia pure lieve, nel suo interno si instaura una disciplina, che contiene tutto un ordinamento di autorità, di poteri di norme, di sanzioni…” [8].
La storia giuridica del Novecento può infatti essere osservata e compresa come un confronto continuo e progrediente del diritto con le realtà circostanti, come una riscoperta della complessità all’interno del giuridico, con il consequenziale cedimento di vecchi valori (o pretesi tali) e il complicarsi del limpido paesaggio giuridico di prima [9].
Lo Stato vede affermarsi in modo virulento quelli che sono stati definiti “governi particolari o privati” [10] con le loro fonti e regole concorrenti, a cui corrispondeva lo sminuirsi del ruolo della legge che spesso si ritraeva per lasciare campi interi a normazioni di origine diversa, provenienti ora da soggetti pubblici locali, ora dall’autonomia di soggetti sociali collettivi, come i sindacati dei lavoratori, le associazioni degli imprenditori, nonché le associazioni professionali [11].
Di tali soggetti collettivi alcuni erano (e sono) considerati nemici dell’ordinamento statuale, che infatti li persegue – considerandoli illeciti - in tutti in tutti i modi di cui dispone, cercando quindi di determinarne la fine, con tutte le conseguenze anche penali, che rientrano nella sua potestà.
“… Ma finchè essi vivono – sosteneva Romano – ciò vuol dire che sono costituiti, hanno un’organizzazione interna e un ordinamento che, considerato in sé e per sé, non può non qualificarsi giuridico..”.
Se così è, Cosa Nostra, l’’Ndrangheta e altre organizzazioni di carattere mafioso, dotate di una macrostruttura di potere, un popolo militante, un sistema normativa ed apparati organizzativi, devono essere inquadrate tra gli ordinamenti giuridici extrastatuali caratterizzati dalla segretezza.
In questo senso, infatti, “una società rivoluzionaria e la stessa associazione per delinquere non costituiranno diritto per lo Stato di cui violano le leggi ma ciò non porta ad escludere che siamo egualmente di fronte ad ordinamenti che isolatamente presi ed intrinsecamente considerati siano giuridici. È noto, infatti, come sotto la minaccia delle leggi vivono spesso, nell’ombra, associazioni la cui organizzazione si direbbe quasi analoga in piccolo a quella dello Stato; hanno autorità legislative ed esecutive, tribunali che dirimono controversie e puniscono, affiliati che eseguono inesorabilmente le punizioni.” [12].
Le analisi di Santi Romano diedero vita ad un lungo e approfondito dibattito sul pluralismo giuridico, che coinvolse i più autorevoli filosofi del diritto dell’epoca (da Giuseppe Maggiore a Giorgio Del Vecchio, da Sergio Panunzio a Vittorio Emanuele Orlando) per poi scemare e spegnersi gradualmente in concomitanza con il consolidarsi dello Stato fascista [13].
L’ultima voce ad intervenire nel dibattito era stata, nel 1936, quella di Giuseppe Capograssi che aveva messo in luce quale tema problematico e cruciale, da affrontare nell’ambito di una teorizzazione organica del pluralismo degli ordinamenti giuridici, quello dell’esistenza delle organizzazioni criminali. Infatti se il diritto non è solo diritto statuale, se il diritto nasce dall’istituzione, cioè dal fatto dell’organizzazione, su quali basi si può riconoscere dignità di ordinamento giuridico alle organizzazioni criminali, alle “bande dei ladroni”, come eufemisticamente le chiamava Capograssi ? [14]  
Questo è il nodo teorico che viene affrontato in maniera organica nel saggio del 1959  “La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico” da Antonio Pagliaru [15], il quale dopo aver pazientemente e dettagliatamente ricostruito l’ambiente culturale e il sistema normativo in cui agiva il banditismo sardo, sulla base della tradizione orale e della osservazione delle consuetudini, propone una ricostruzione apparentemente semplice : distinguendo tra organizzazione criminale e “comunità di vita”, Pagliaru attribuisce solo a quest’ultima il carattere di ordinamento, infatti mentre la prima nasce ex contractu, dall’accordo in funzione del perseguimento di fini particolari (i disegni criminosi), la “comunità di vita” si caratterizza quale sistema giuridico di autotutela, sorto spontaneamente dalle tradizioni, dai costumi (cioè dall’ethos), dalla cultura, dal vissuto e quindi dalla storia di quella comunità [16].
Definito – seppure sommariamente – il retroterra teorico entro cui si iscrive il dibattito sul tema, mi accingo a percorrere territori già arati da più autorevoli agrimensori [17] analizzando la validità teorica della ricostruzione del fenomeno mafioso entro il paradigma dell’ordinamento giuridico.
Secondo la rilettura di Massimo Severo Giannini [18], che integra e aggiorna l’ipotesi di lavoro di Santi Romano, “…il gruppo organizzato ed effettivamente produttore di norme proprie dicesi ordinamento giuridico. Descrittivamente si può anche dire che ordinamento giuridico è un gruppo di soggetti, che per interessi comuni si organizza, conferendo a una autorità dei poteri, e dandosi delle norme che hanno una effettiva vigenza. Le componenti primarie dell'ordinamento sono quindi la plurisoggettività (complesso dei componenti il gruppo), l'organizzazione e la normazione…”.
Tale soggettività – i cui connotati essenziali devono avere esistenza fattuale ed essere avvinti da nessi strutturali [19] - rimane comunque qualificabile come ordinamento giuridico anche se essa risulta “illecita” alla stregua delle norme di un altro ordinamento con cui entra in conflitto.
L’organizzazione denominata “Cosa Nostra” o ‘Ndrangheta (per limitarci alla criminalità nostrana, ma si potrebbe parlare dalla Yakuza giapponese o delle Triadi cinesi) possono essere valutate attraverso la griglia di analisi rappresentata dal concetto di ordinamento giuridico ?
Si può rispondere in senso affermativo, considerando che si tratta di macrostrutture di potere dotate di plurisoggettività, apparato organizzativo e di un proprio sistema normativo (ancorchè non scritto).
  1. La plurisoggettività.
Se, come si è detto, l'ordinamento giuridico non è altro che la struttura, il modo di essere organizzato di un gruppo, è evidente che, alla base di ogni ordinamento giuridico vi debba essere un insieme di soggetti che compongono il gruppo : esso è costituito dall’insieme degli uomini d’onore delle varie famiglie, che ammontano a diverse migliaia, una comunità criminale che, acquisito il controllo del territorio sin dagli anni del dopoguerra, ha risalito diligentemente la penisola alla ricerca di nuovi spazi e nuove frontiere.
E' importante però notare che sono le norme di ciascun ordinamento a definire e individuare i propri soggetti, o, meglio, ciascun ordinamento stabilisce le regole per l'attribuzione della qualifica di soggetto: così, ad esempio, secondo le norme dell'ordinamento statale, sono soggetti dell'ordinamento statale tutte le persone fisiche; diversamente, le norme dell'ordinamento sindacale attribuiscono la qualifica di soggetti solo ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai sindacati; ancora, le norme di un partito politico attribuiscono la qualifica di soggetti solo ai propri iscritti, ecc.
Lo “status” di cittadino della mafia si acquista infatti in Sicilia come in Calabria solo in seguito ad un rigido controllo tendente a verificare l’affidabilità e l’attitudine criminale del reclutando, giacché nessuno può essere accolto se non viene preventivamente osservato, valutato, esaminato da altri militanti in grado di garantire sulle doti criminali della recluta.
E peraltro, diversamente da quanto si verifica in Sicilia, quella del “merito criminale” non è la sola strada per fare ingresso nella ’Ndrangheta poiché i figli maschi dell’uomo d’onore calabrese hanno diritto ad essere “battezzati nelle fasce” e, quindi, ereditano di fatto l’investitura criminale dai titoli conseguiti in precedenza dall’ascendente diretto [20].
       2. L'organizzazione.
In secondo luogo, perchè si abbia un ordinamento giuridico, è necessaria una organizzazione cui il gruppo attribuisca determinati poteri. Una organizzazione, dunque, che si dice esponenziale di un determinato gruppo sociale.
Naturalmente, più sono numerosi gli interessi del gruppo, maggiori saranno i compiti e i poteri attribuiti all'organizzazione esponenziale del gruppo e maggiormente complessa sarà la sua organizzazione.
Il carattere delle mafie come strutture organizzate e formali è stato a lungo negato [21], solo grazie al coraggio e alla arguzia investigativa delle forze di polizia e della magistratura – in questo facilitate dai collaboratori di giustizia – si è riusciti a ricostruire e comprendere la strutturazione unitaria e gerarchizzata di organizzazioni criminali come la mafia siciliana [22].
In essa il capo della famiglia o rappresentante è il capo dell’unità di base dell’organizzazione mafiosa e controlla una frazione di territorio, mentre gli affari che non rientrano nel territorio della famiglia sono attribuiti alla competenza di un’ autorità superiore, il rappresentante provinciale, nominato dai capi delle famiglie della provincia. Questo vale per tutte le province con l’eccezione di Palermo, ove più famiglie contigue su uno stesso territorio sono controllate da un capo mandamento. Vero e proprio organo di governo dell’organizzazione è la commissione regionale, composta da tutti i responsabili provinciali di Cosa Nostra.
Si tratta chiaramente di una descrizione del fenomeno mafioso risalente alle rivelazioni dei grandi “pentiti”, a cominciare da Buscetta, che rischia di apparire astratta e aprioristica, nei limiti in cui la mafia ha dimostrato – a seconda delle diverse contingenze storiche – di essere in grado di adottare forme organizzative ora più centralizzate e coordinate, ora più decentrate e flessibili.
La realtà mafiosa è infatti venuta trasformandosi e articolandosi in una molteplicità di organizzazioni, facenti parte di un'unica holding criminale, col mutare e l’ampliarsi del genere di interessi parassitari perseguiti (dall’edilizia, al contrabbando, dalla prostituzione alla droga) con l’estendersi delle zone territoriali di influenza [23].    
  1. Le norme.
Costituiscono l'elemento più importante dell'ordinamento giuridico. Come ha chiarito il brano di Romano, se il concetto di diritto complessivamente considerato coincide con quello di ordinamento, il diritto in senso stretto può identificarsi con uno degli elementi dell'ordinamento, e precisamente con la normazione.
Inoltre, l'importanza del sistema di norme si desume dal fatto che esistono norme che regolano le varie componenti dell'ordinamento :
a)      vi sono norme sui soggetti (regole sui rituali di iniziazione e che individuano i soggetti che fanno parte dell’organizzazione) [24]: in questo senso – citando Falcone – “ è norma che il figlio di un uomo d’onore ucciso da Cosa Nostra non possa essere accolto nell’organizzazione cui apparteneva il padre…queste ed altre regole analoghe rappresentano l’esasperazione di valori e di comportamenti tipicamente siciliani …”;
b)      vi sono, poi, norme sulla organizzazione (norme che definiscono la struttura dell’organizzazione, i ruoli e le funzioni al suo interno): norme organizzative su cui si innestano dal tradizionale obbligo di fedeltà e obbedienza ai capi sino al codice dell’omertà ;
c)      vi sono, infine, norme sulla normazione, cioè norme che stabiliscono come si debbano produrre le norme dell'ordinamento: così – stando alla ricostruzione risalente a Buscetta – era la Commissione regionale, composta da tutti i responsabili provinciali di Cosa Nostra, ad emanare i “decreti”, votare le “leggi” (come quella che proibisce in Sicilia i sequestri di persona), risolvere le controversie tra le province. Nell’ambito delle organizzazioni mafiose assume un ruolo centrale – al fine di mantenere l’ordine interno – la violenza e l’intimidazione, “poiché Cosa Nostra è una società, una organizzazione, a suo modo, giuridica, il cui regolamento per essere rispettato e applicato, necessita di meccanismi effettivi di tipo sanzionatorio. Dal momento che all’interno dello Stato-mafia non esistono né tribunali né forze dell’ordine, è indispensabile che ciascuno dei suoi cittadini sappia che il castigo è inevitabile e che la sentenza verrà pagata” [25].
Infine, come ha chiarito Giannini, perchè vi sia un ordinamento giuridico, tuttavia, non è sufficiente che un gruppo sia regolato da norme, ma è necessario che tali norme siano "proprie" del gruppo ed "effettivamente vigenti", cioè traggano origine da decisioni dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento e si impongano alla loro osservanza.
Il paradigma della mafia come ordinamento giuridico ha trovato autorevole conferma anche nella giurisprudenza, non solo di merito, ma anche di legittimità : in questo senso si è espressa esplicitamente la Corte di Cassazione nella sentenza 28 gennaio 2000, n. 5343 per cui “l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra è stata accertata da varie sentenze passate in giudicato [che ne hanno elencato] le, pure accertate, caratteristiche specifiche, costituite da una struttura unitaria e verticisticadell'organizzazione criminale, articolata su base territoriale e disciplinata da precise regole comportamentali rigidamente vincolanti per tutti i suoi aderenti, avvalentesi della forza di intimidazione del vincolo associativo ed operante allo scopo di porre sotto il suo controllo ogni attività economica, lecita od illecita, tale da assicurare ingenti profitti. Siffatta organizzazione è stata descritta come caratterizzata, inoltre, dall'assoluta disponibilità dei suoi associati, inseriti all'interno di una rigida struttura organizzata secondo vere e proprie gerarchie e ramificazioni territoriali e costituente un contropotere criminale dotato di un ben strutturato "ordinamento giuridico", la cui osservanza è sempre assicurata mediante la previsione e l'indefettibile irrogazione di sanzioni gravissime, garantita dai capi delle varie strutture territoriali, e per loro dagli uomini d'onore, i quali entrano a far parte organicamente del sodalizio mediante una formale cerimonia di iniziazione, la cui ritualità esprime compiutamente, già attraverso il giuramento di assoluta fedeltà, tutta la carica criminale e la contrapposizione, allo Stato ed alle sue regole, che sono insite in Cosa Nostra…” [26].
Come è già stato rilevato [27] due sono le motivazioni che hanno spinto la magistratura ad abbracciare – seppur implicitamente – tale tesi : a) il ricorso a tale equazione riflette la preoccupazione di rimarcare l’eccezionale pericolosità delle organizzazioni mafiose, le quali minacciano di erodere il sistema democratico proprio perché sarebbero assimilabili, per struttura organizzativa e potenza di mezzi, a una sorta di Stato “altro” che si contrappone allo Stato legale; b) la convinzione che nell’universo mafioso vigano norme di comportamento tendenzialmente ferre, dotate della stessa cogenza delle norme giuridiche, consente al magistrato di assumere queste stesse norme a criteri guida dell’accertamento probatorio e a fondamento del giudizio di responsabilità : così se vige la regola di competenza per cui gli omicidi eccellenti devono essere deliberati dall’organismo verticistico della cupola, se ne ricava che non possono non essere considerati mandanti, e quindi responsabili a titolo di concorso morale, tutti coloro che fanno parte di tale organismo direttivo [28].
E’ bene rimarcare comunque come la tesi esposta rischi di condurre ad un pericoloso processo di semplificazione, sia sotto il profilo della struttura e del trattamento repressivo, sia sotto quello della prova delle responsabilità connesse alla multiforme tipologia delle condotte gravitanti nell’orbita dell’“universo mafioso” : infatti, se sviluppata fino alle estreme conseguenze, questo paradigma potrebbe portare ad attribuire plausibilità (almeno teorica) a tipologie di intervento repressivo che si collocano in una prospettiva di eccezionalità e di rottura o di sospensione delle normali garanzie costituzionali.
Tutto ciò porta a chiederci – in conclusione - se l’equazione mafia-ordinamento giuridico offra un paradigma interpretativo più valido rispetto ad un approccio teorico di tipo antropologico giuridico, ma sotto questo profilo – per quanto la tesi romaniana sia, sul piano teorico, affascinante – dobbiamo dare una risposta negativa, in questo confortati dall’analisi dello stesso Falcone : “…il dialogo Stato/mafia…dimostra chiaramente che Cosa Nostra non è un anti-Stato, ma piuttosto una organizzazione parallela che vuole approfittare delle storture dello sviluppo economico, agendo nell’illegalità ….” [29].
In questo senso si è sottolineato il fatto che le strategie di contrasto alla criminalità di tipo mafioso non potranno ricevere alcun reale beneficio – né in sede di eleaborazione di programmi sul piano politicolegislativo, né dall’angolo visuale della concreta “redditività” a livello di prassi giudiziaria – dalla scelta di forgiare (o di riproporre) formule o modelli come quello della mafia-ordinamento giuridico che, pur se dotati di un’indubbia suggestione sotto il profilo “simbolico-espressivo”, appaiano inadeguati a fornire le chiavi per affrontare e risolvere i problemi più significativi che si delineano in subiecta materia: tra di essi, in particolare, l’individuazione di una risposta penale suscettibile di adattarsi al significato ed al ruolo concretamente assunto dalla complessa e multiforme fenomenologia delle attività di cooperazione e di “sostegno” alla mafia, nonché l’enucleazione di metodi di verifica e di accertamento in concreto delle esponsabilità penali riguardanti queste – ed altre – manifestazioni criminali in varia guisa collegate ai modelli operativi propri delle organizzazioni di stampo mafioso [30].
La fenomenologia mafiosa è complessa, condensando significati diversi e storicamente stratificati, e si colloca in una sfera profonda della società : in questo senso essa non potrebbe esistere se non intrecciandosi con sfere del potere più visibili e formalizzate (la politica, l’economica, l’istituzionale), concretizzandosi in gruppi che assumono le funzioni di pubblica sicurezza, garantiscono transazioni, levano tributi.
Nell’attuale temperie storica, rifuggendo la mafia (ancor più di altre forme di criminalità organizzata) da pratiche di tipo “predatorio”, la sostanza delle sue attività è il più delle volte nascosta nelle pieghe di transazioni in apparenza legittime o semi-legittime, nei meccanismi del mercato e addirittura della democrazia rappresentativa, diventa quindi ancor più urgente indagarne in profondità le radici e l’evoluzione storico-culturale, la funzione sociale ed economica (con gli strumenti che sono propri dell’antropologia giuridica) in modo tale da affiancare ad una paziente ed approfondita verifica dei metodi operativi dei canali di arricchimento e dei sistemi di gestione delle risorse, una durevole (e ben più incisiva) azione di contenimento e di progressiva erosione degli spazi occupati dalle multiformi attività di sostegno e di agevolazione per rendere certo l’esito di un irreversibile declino del fenomeno mafioso [31].

[1] Questioni di mafia, Il Mulino, n. 3/2001 p. 475;
[2] Falcone-Padovani, Cose di Cosa Nostra, Fabbri Editori, 1991;
[3] Falcone-Padovani, Cose di Cosa Nostra, Prologo alla prima edizione 1991, cit;
[4] In questo senso ammonisce Fiandaca, La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, Foro it., 1995, p. 24 : “Il discorso potrebbe invero mutare se la metafora della mafia come ordinamento giuridico fosse utilizzata fuori dai circuiti della riflessione scientifica e divenisse di uso comune nel linguaggio corrente : in questo caso l’alone di ambiguità giustificazionista insito nell’aggettivo “ordinamento”, potrebbe veicolare in un pubblico di non esperti il convincimento che la mafia, in quanto appunto ordinamento giuridico, sia anche portatrice di valori etici e di giustizia che contribuiscono in qualche misura a legittimarla”;
[5] Romano, L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto, Spoerri, Pisa, 1918. In argomento Biscaretti di Ruffia (a cura di), Le dottrine giuridiche di oggi e l’insegnamento di Santi Romano, Giuffrè, Milano, 1977;
[6] Kelsen, Teoria pura del diritto, Einaudi,Torino, 1966, p. 345; Bobbio, Stato, Governo e società, Einaudi, 1985; Zagrebelsky, Società, Stato e Costituzione, Giappicchelli, 1988;
[7] Romano, L’ordinamento giuridico…, cit, p. 28;
[8] Romano, L’ordinamento giuridico…, cit, p. 113;
[9] P. Grassi, Scienza giuridica italiana – Un profilo storico 1860-1950, Milano, Giuffrè, 2000, p. 354;
[10] Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi, ora in Lo Stato moderno e la sua crisi – Saggi di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1969; Cassese, La crisi dello Stato, Bari, Laterza, 2002;
[11] Zagrebelsky, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, p. 47;
[12] Romano, L’ordinamento giuridico…, cit, p. 111;
[13] Corsale, Pluralismo giuridico, voce nell’Enciclopedia del diritto, Milano, 1983, XXXIII, p. 1003; Mura, Pluralismo e neo-statualismo nella cultura giusfilosofica italiana, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1985, n. 1, p. 77-108;
[14] Mura, Antonio Pagliaru. Il filosofo, il docente, il promotore culturale. Note per una biografia, relazione al convegno “Le parole e le cose. Ricordando Antonio Pagliaru”, Pisa, 6 maggio 2006; Id., La teoria del pluralismo giuridico in G. Capograssi, in Mercadante (a cura di), Due convegni su Giuseppe Capograssi, Giuffrè, 1990, p. 651-672;
[15] Pagliaru, Il banditismo in Sardegna, Giuffrè, 1993, ried. con prefazione di Lombardi Satriani, p. 6 ss;
[16] Mura, Antonio Pagliaru. Il filosofo, il docente, il promotore culturale. Note per una biografia, relazione al convegno “Le parole e le cose. Ricordando Antonio Pagliaru”, Pisa, 6 maggio 2006;
[17] Fiandaca, La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, Foro it., 1995;
[18] Giannini, Diritto amministrativo, vol. 1, Giuffrè, 1993; Id., Gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Riv. Trim.dir.pubbl., 1958, 219 ssId, La relazione tra gli elementi degli ordinamenti giuridici, id, 1990, 997;
[19] Giannini, La relazione tra gli elementi degli ordinamenti giuridici, cit, p. 998 : I tre elementi della pluralità di soggetti, della normazione e dell’organizzazione, oltre a essere presenti nella realtà, devono essere avvinti da precisi nessi strutturali, nessi consistenti in “una normazione sulla plurisoggettività, una normazione sulla normazione, una normazione sull’organizzazione, accanto ad un organizzazione della plurisoggettività, ad un organizzazione della normazione e ad un organizzazione dell’organizzazione”;
[20] Boeri, L’atteggiarsi delle associazioni mafiose sulla base delle esperienze processuali acquisite : la ‘Ndrangheta, Quaderni del CSM n. 99, 1996;
[21] Hess, La mafia, Laterza, Roma-Bari, 1973; Arlacchi, La mafia imprenditrice, Il Mulino, Bologna, 1983;
[22] Arlacchi ha radicalmente modificato il suo giudizio ammettendo “l’esistenza di un’associazione formale segreta, con regole e riti d’iniziazione, tra uomini d’onore e famiglie facenti parte della mafia siciliana” in Id., Gli uomini del disonore, Mondadori, 1992; Varano, ‘Ndrangheta, neofascismo e massoneria deviata, in Violante (a cura di), Mafie e antimafia. Rapporto ’96, Laterza, 1997; sull’ ‘Ndrangheta come organizzazione formale con riti e giuramenti : Sergi, La Santa violenta, Ed. Periferia, Cosenza, 1991; Ciconte, ‘Ndrangheta dall’unità ad oggi, Laterza, 1992; Gambino, La mafia in Calabria, Ed. Parallelo 38, Reggio Calabria 1977;
[23] Corte di Cassazione, sez. VI, sentenza 30 maggio 2001, Hsiang Khe Zhi e altri;
[25] Falcone-Padovani, Cose di Cosa Nostra, Fabbri Editori, 1991;
[26] Si veda in questo senso la ricostruzione del fenomeno mafioso in Sicilia di Lo Forte, L’atteggiarsi delle associazioni mafiose sulla base delle esperienze processuali acquisite : la  mafia siciliana, Quaderni del CSM n. 1/99, 1996;
[27] Fiandaca, La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, Foro it., 1995, p. 27;
[28] Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 30 gennaio 1992, Abbate, Foro it., II, 15; 27 aprile 2001, Riina e altri, Foro it., 2002, II, 359; in senso parzialmente contrario sentenza 2 dicembre 2003, Riina e altri, id, 2003, 415; critico verso questa deriva si mostra De Francesco, Paradigmi generali e concrete scelte repressive nella risposta penale alle forme di cooperazione in attività mafiosa, Quaderni CSM n. 10/99, 1996 per cui : “L’utilizzazione, soprattutto in sede applicativa, di un siffatto paradigma di identificazione del fenomeno mafioso si presta ad incentivare scelte di politica giudiziaria ispirate a percorsi e a “modelli” di ricostruzione della responsabilità penale suscettibili di eludere la necessità di puntuali ed approfondite verifiche a livello probatorio circa l’effettiva presenza degli estremi di un’attività di concorso e di cooperazione nella commissione di determinati reati. La visione della mafia come ordinamento giuridico rischia di legittimare, ancora una volta, l’affermazione sic et simpliciter della responsabilità di determinati soggetti, sia pure al vertice dell’organizzazione, per tutti i delitti di cui si possa “presumere” un collegamento con gli interessi del potere mafioso: e ciò, proprio facendo leva sull’idea che gli organi direttivi e di “governo”, per così dire, dell’intera organizzazione siano appunto investiti del potere di emanare decisioni che si ricollegano agli stessi fondamenti di legittimazione dell’“ordinamento giuridico” al cui interno simili poteri vengano “istituzionalmente” riconosciuti ed attribuiti ai relativi titolari.”
[29] Falcone-Padovani, Cose di Cosa Nostra, Fabbri Editori, 1991;
[30] De Francesco, Paradigmi generali e concrete scelte repressive nella risposta penale alle forme di cooperazione in attività mafiosa, Quaderni CSM n. 10/99, 1996;
[31] Fiandaca e Costantino (a cura di), La mafia, le mafie tra vecchi e nuovi paradigmi, Laterza, Roma-Bari, 1994;

Si riportano infine alcuni riferimenti bibliografici per approfondire il tema.
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