giovedì 26 gennaio 2017

Egregio dottore Salvatore Picone

Segretario del Circolo Unione

 

Come vedi esordisco in tono serioso, essendo questa mia una diffida seria verso il circolo (non certo verso di te, che ho avuto modo in questo trimestre di consuetudini di apprezzarti molto e prevedendo per te un grande avvenire come giornalista televisivo e non solo).

La mia comunque è un nota ufficiale indirizzata a te per le debite comunicazioni ai membri della deputazione e dell’intero sodalizio.

Contesto inappellabilmente contenuto, procedure, approvazioni del nuovo c.d. statuto di cui ignoro la versione definitiva e di cui pare che questa ancora debba essere perfezionata. Pensa un po’ dovrei sottostare ad un nuovo assetto societario senza essere stato preventivamente informato del progetto statutario, senza il rigido rispetto delle norme dello statuto vigente al tempo della mia entrata nel sodalizio tanto preclusive e forse persino umilianti ( e mi riferisco al primo gennaio 1967, come dire quarantacinque anni fa), senza ossequio agli artt. 13 e 14 dell’attuale statuto (quello, ignoto ufficialmente, che si dice approvato, per me è nullo in toto), ed altro che credo dovrò rappresentare in altre e più autorevoli sedi.

 

Andiamo per ordine:

-          Recitano gli articoli 13 e 14. Le adunanze …. Sono convocate mediante avviso personale ai soci effettivi e con affissione dell’avviso in una sala del circolo, almeno cinque giorni dalla adunanza, L’invito indicherà l’ordine del giorno da discutersi. Nelle adunanze si delibera solo sulle questioni poste all’ordine del giorno e per qualunque oggetto la votazione sarà fatta in forma segreta per iscritto. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta e nel caso di parità di voti la proposta s’intende respinta. Le adunanze saranno legali quando vi intervengano la metà più uno dei soci effettivi iscritti. In seconda convocazione saranno valide, qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo quanto appresso.  Art. 14 Per la modifica dello statuto e regolamento e per lo scioglimento del circolo è necessaria la presenza di due terzi dei soci effettivi iscritti, sia nella prima che nella seconda convocazione dell’assemblea e riportare favorevoli i voti della metà più uno degli effettivi iscritti. Per l’ammissione od espulsione dei soci occorre sempre la presenza della metà più uno dei soci effettivi iscritti e che la proposta riporti, per l’approvazione, i due terzi di voti favorevoli. Mi domando: sono stato io avvisato nei termini sullodati? Non mi risulta. E gli altri? Ignoro, anche se potrei consultare i verbali. Ma ne vale la pena? Ma erano ancora vigenti quello statuto e quel regolamento risalenti al 20 marzo 1945? Potrebbero esservi state delle modiche, ma non mi risultano. Si potrebbe obiettare che i soci aventi quei poteri deliberativi sono da limitare a quelli “stanziali” e sono da escludere quelli “precari”. Ed in tal caso io sarei un “precario” senza diritti deliberativi e i miei meriti per avere salvato il circolo da un umiliante sfratto svanirebbero nel nulla ma in compenso una mia ricerca in vaticano, ardua da decifrare ed ancora più ardua da capire e tradurre, esposta nel manipolato bigliardo, la vorrei attribuita alla mia persona e non esposta come se fosse merito del sodalizio che in materia di paleografia e storia medievale credo che sia incapace di intendere e di volere. Certo sono stato accusato di volere portare nel circolo “chi sa chi”, come dire gente del “popolino” e questo è vero perche reputo il “popolino” quello da cui provengo e come “vetero comunista tutt’altro che pentito” sono pervicacemente abbarbicato alla coscienza di classe, alla mia classe.  E’ un po’ comico che il circolo nel terzo millennio voglia ritornare al sussiego ed alla supponenza dei “galantuomini” locali di stampo ottocentesco, quelli  insomma nati per lasciare un’affossatura nelle poltrone di pelle  del circolo, per dirla alla Sciascia.

-          In ogni caso, per il diritto societario, quando si procede ad una modifica statutaria occorre rendere noto il testo del progetto della modifica statutaria per consentire ai soci di soppesare la bontà delle proposte e possibilmente proporre variazioni in sede assembleare. Solo allora la bozza diventa definitiva e dopo l’immediata consegna non può  più essere alterata, salve le modifiche nei tempi e nei modi di legge. Come può pretendersi tanto se non è ancora definitivo il preteso nuovo statuto? Quindi, sotto il profilo legale, l’asserita nuova disciplina societaria va giudicata nulla. Pacificamente, per ravvedimento operativo, come spero. Diversamente  …….

-          Con ciò non intendo impugnare gli atti conseguenti come l’ammissione di nuovi soci e l’immediata loro consegna delle più prestigiose cariche, visto che considero provvidenziali quelle scelte (ma non si esageri nello scrivere che senza di loro non avremmo più il circolo e ci si avventi in giovanili iniziative che possono creare all’intero sodalizio guai tributari). Io vado oltre ed affermo che non si può pretendere l’esosa tassa d’entrata dato che ragioneristicamente deve commisurarsi al netto patrimoniale (ed il nostro patrimonio può dirsi esiguo avendo forse esaurito i proventi dalla vendita della vecchia casa).

-          Mi domando, incidentalmente, si potevano estromettere tanti e gloriosi vecchi soci, perché non in regola con i “buoni” mensili? Non vi ostava l’art. 8 dello statuto che limita l’espulsione a chi “abbia subito una condanna disonorante”; quanto all’altra fattispecie della indesiderabilità per comportamento perturbativo nemmeno il più sottile dei padri gesuiti riuscirebbe a provare che non pagare il buono mensile rientra in tale fattispecie espulsiva. Forse una nuova deputazione giovane e non legata ad un passato poliziesco potrebbe fare ammenda, riammettere nel sodalizio quegli indebiti esclusi (s’intende se ancora viventi) e ritenere compensati i debiti con i danni subiti; dovrebbero essere i riammessi debitamente notificati del ravvedimento operoso del circolo a rifiutare la riammissione.

-          Per converso mi vien da ridere per questa nuova voglia di accordare l’ìorpello di “socio onorario” a chi si pensa che potrebbe essere utile o benefico (e mi pare che sinora le promesse sono state tante ed i fatti nulli: scrusciu di carta assa’ ma cubaita nenti, direbbe il mio amico Grimaldi). Sono convinto che in ogni caso è il circolo che dà lustro a chi vi si iscrive e non viceversa, in nessun caso. Mi diverte ancora la pia illusione dei nostri ascendenti del Circolo del 1932 che per ripararsi dalle temute soppressioni staraciane credettero nel sansepolcrista Pedalino (ed i miei studi sul fascismo hanno fatto svaporare quella fola) e lo fecero socio onorario, ma vi dovettero aggregare due padri gesuiti (in un circolo noto per essere la fucina della massoneria racalmutese) ed un generale che sempre le mie ricerche l’hanno appurato non proprio eccelso. Mi raccomando: bando ai soci onorari: lo vieta lo statuto del 1945, quello ancora valido.

-          E qui entriamo nel punto più dolente: recita l’art. 2 del vigente statuto del 1945 “possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto gli anni 18 e che abbiano ineccepibili requisiti morali e civili, con una intelligenza ed istruzione sufficienti”. Sottolineiamo subito quel TUTTI: non sono ammesse discriminazioni, razzismi insomma sia pure di serie B. I requisiti morali possono averli i non diplomati e non è detto che ce l’abbiano quelli che chissà come hanno conseguito un titolo superiore. Chi ha poi i requisiti civili ? Qualche neghittoso con un pezzo di carta oppure chi al di là delle scuole d’obbligo ha rettamente e proficuamente lavorato, ha fatto con successo l’imprenditore magari all’estero, magari in ardui continenti? chi insomma ha conseguito nella vita e nel lavoro altro che lauree a firma di qualche peregrino rettore? Quanto alla sufficiente “intelligenza” era come dire “i cretini non li vogliamo”. E chi li vuole! Quanto all’istruzione “sufficiente” non credo che si misuri col diploma di stato. Ci si rende conto che avere introdotto la preclusività del diploma significa avere stravolto la natura del circolo?

-          Tanto – ne sono certo – rende illegittimo e quindi nullo il nuovo preteso STATUTO. Sia chiaro, al solo Presidente, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, spetta “assumere le necessarie informazioni” sugli aspiranti soci; ma solo su lui grava l’ingrato compito di rassegnare tutte le domande all’assemblea dei soci che deciderà – essa sola e nessun altro – se accettare o no il nuovo socio.

 

Dovrei a questo punto richiamare il precedente della diffida del farmacista Argento del 4 gennaio 1945, con tanto di “usciere delegato” nella persona di Nicolò Palermo. Renderei però ancora più lunga questa già lunga rimostranza. Spero che non mi si risponda come fece allora il presidente Amedeo Messana in data 5 gennaio 1945. Spero invece che gli organi apicali del circolo accolgano, in tutto o in parte, più che le lagnanze, le varie proposte che non mancano tra le righe del suesteso documento. Le comunicazioni possono anche pervenirmi per e-mail. Non è detto che le accetterò se non condivise in tutto o in parte.

Ti saluto caramente, ben oltre il formalismo precedente.

 

 Il Socio del Circolo Unione

Calogero Taverna   

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