venerdì 25 marzo 2016

Delle dimissioni da assessore comunale del sig. Falsarone Carmine
2) Della Legge 07 april...e 2014 n. 56 che, al comma 135 lett. a), dispone che, nei Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il numero degli Assessori è fissato ad un massimo di 2 (due)
Quindi, il Sindaco dà atto che la Giunta comunale è così composta:
SINDACO LUCENTINI Filippo
ASSESSORE ALIMONTI Filiberto (Vicesindaco)
ASSESSORE LUCENTINI Lorenzo
(Senza nominare un altro assessore come mio sostituto!)
Ma se andiamo a leggere la succitata Legge ci accorgiamo che il comma 135 della Legge 56/2014 modifica l’articolo 16, comma 17 del decreto legge 138 del 13 agosto 2011 - convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011 - apportando le modificazioni alle lettere a) e b): “per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero minimo degli assessori è stabilito in due”.
Il comma 17 del D.L. 138/2011, però, recita che le modifiche alle lettere a) e b) si applicano “a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”!
CONCLUSIONI:
1) Non c’è stato nessun rinnovo di consiglio comunale ma semplicemente la presentazione delle dimissioni da parte di un assessore!
2) La data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 è successiva (17/09/2011) a quella dell’insediamento dell’attuale amministrazione e della formazione della giunta comunale (maggio – luglio 2011); pertanto, la legge di conversione non può avere effetto retroattivo!
QUESTO E’ IL MIO PARERE, OGNUNO FACCIA LE SUE CONSIDERAZIONI!

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