Maurizio Maria Boccia in risposta a Calogero Taverna - Se allude al D.lgs n. 385/93 (TUBC) mi spiace contraddirla....
Se allude al D.lgs n. 385/93 (TUBC) mi spiace contraddirla. La legge del 36 aveva fatto il suo tempo, grande legge sicuramente che rispondeva alle problematiche in quel periodo imperanti nel mondo bancario. Inoltre una direttiva UE imponeva di mettere mano a una nuova normativa. Personalmente già dalla prima lettura ne fui catturato, poi dovendola usare come strumento di lavoro ne ho apprezzato le qualità. Quella legge, mi corregga se sbaglio, nacque all'interno del nostro istituto ed era fatta su misura per il nuovo approccio della vigilanza. Disgraziatamente sono poi intervenuti altri fatti che ne hanno snaturato in parte la valenza. Sa a cosa alludo e non me la sento di assolvere i politici, lo tsunami lo ha montato l'ingordigia della politica e questa volta, mi perdoni se dissento, assolvo pienamente Lamanda e Desario. Cordiali saluti.
Tradotto da Italiano
Calogero Taverna in risposta a Calogero Taverna - Sì alludo all'infame D.Lgs del 1993 e al resto non di...
Sì alludo all'infame D.Lgs del 1993 e al resto non di contorno ma di sostanza. Se leggo l'art. 1 di quello sgangherato Decreto mi vengono i brividi.
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Devo leggere che: Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993; Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia; b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria; c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunita' Europea; h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunita' Europea; i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia; c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario; d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' della banca; f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito); 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10. servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money brok- ing"; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 25 della legge n. 142/1992 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991), e' il seguente: "Art. 25 (Accesso all'attivita' degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE deve avvenire in conformita' dei seguenti principi: a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali nonche' le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese; b) gli enti creditizi restano soggetti per le attivita' esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente; c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attivita' siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi; d) gli enti possono procedere alla pubblicita' relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale, concernente l'attivita' creditizia e finanziaria; e) dovra' essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia. 2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991 n. 1. 3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse. - La direttiva n. 89/646/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L386 del 30 dicembre 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 14 del 19 febbraio 1990. Note all'art. 1: - Il R.D. n. 267/1942 reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa". - Per la direttiva n. 89/646/CEE si veda la nota alle premesse.
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Siamo in piena barbarie giuridica e legislativa, L'Italia patria del diritto non meritava siffatta dissennatezza legislativa ragion per cui finisce con l'aver ragione persino il sagrista Renzi.
I colpevoli? Orsù via; da mammoletta Ciampi giù giù sino a Lamanda e Desario. Posso Chiammare in causa Fazio e con lui la sua corte dall'innomanato capodella sua segreteria a Finocchiaro, Giannoccoli, Mayda, noto, Mori, Santini, Pontolillo, Bianchi e De Vecchis (dovrei pure nominare Ciocca, ma non me la sento: ne fu vittima). Da fucilarli (storicamente). E mi limito, ovvio, alla forma. Il formalismo giuridico mi è persino tedioso. E' la sostanza delle cose che mi interessa. Invocare poi le varie direttive comunitarie in materia bancaria mi sollazza. Chi le fa? Ma il governatore quando impone la sua superiorità culturale e il suo dogmatismo clericale a Bruxelles. Da quel becero spappolamento della gloriosa e salvifica legge bancaria di rilevanza costituzionale sono poi scaturite ispezioni che ho sottomano, decisamente spaventevoli. Mi riferisco all'ispezione Cantarella dell'11/05/2010 tutta in inglese per giubilare le rosse Fondazioni del MPS, a quelle di mio più stretto interesse: quella di Scattone alla Banca Mediterranea SPA di Potenza del 16-9-1994 e alla successiva del dr. Barbagallo manco un quinquennio dopo tutta contraddittoria e contraddicente,. Certo qui non ho tempo spazio e voglia per provare i miei assunti critici e tutto sommato consoni alle accuse renziane. Ma in coscienza debbo confessare che a tutti darei la colpa meno che a questi bistrattati POLITICI, tenuti rigorosamente fuori dalla cancellata di via Nazionale 91. Caloger
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Devo leggere che: Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993; Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia; b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria; c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunita' Europea; h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunita' Europea; i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia; c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario; d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' della banca; f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito); 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10. servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money brok- ing"; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 25 della legge n. 142/1992 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991), e' il seguente: "Art. 25 (Accesso all'attivita' degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE deve avvenire in conformita' dei seguenti principi: a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali nonche' le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese; b) gli enti creditizi restano soggetti per le attivita' esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente; c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attivita' siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi; d) gli enti possono procedere alla pubblicita' relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale, concernente l'attivita' creditizia e finanziaria; e) dovra' essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia. 2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991 n. 1. 3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse. - La direttiva n. 89/646/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L386 del 30 dicembre 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 14 del 19 febbraio 1990. Note all'art. 1: - Il R.D. n. 267/1942 reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa". - Per la direttiva n. 89/646/CEE si veda la nota alle premesse.
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Siamo in piena barbarie giuridica e legislativa, L'Italia patria del diritto non meritava siffatta dissennatezza legislativa ragion per cui finisce con l'aver ragione persino il sagrista Renzi.
I colpevoli? Orsù via; da mammoletta Ciampi giù giù sino a Lamanda e Desario. Posso Chiammare in causa Fazio e con lui la sua corte dall'innomanato capodella sua segreteria a Finocchiaro, Giannoccoli, Mayda, noto, Mori, Santini, Pontolillo, Bianchi e De Vecchis (dovrei pure nominare Ciocca, ma non me la sento: ne fu vittima). Da fucilarli (storicamente). E mi limito, ovvio, alla forma. Il formalismo giuridico mi è persino tedioso. E' la sostanza delle cose che mi interessa. Invocare poi le varie direttive comunitarie in materia bancaria mi sollazza. Chi le fa? Ma il governatore quando impone la sua superiorità culturale e il suo dogmatismo clericale a Bruxelles. Da quel becero spappolamento della gloriosa e salvifica legge bancaria di rilevanza costituzionale sono poi scaturite ispezioni che ho sottomano, decisamente spaventevoli. Mi riferisco all'ispezione Cantarella dell'11/05/2010 tutta in inglese per giubilare le rosse Fondazioni del MPS, a quelle di mio più stretto interesse: quella di Scattone alla Banca Mediterranea SPA di Potenza del 16-9-1994 e alla successiva del dr. Barbagallo manco un quinquennio dopo tutta contraddittoria e contraddicente,. Certo qui non ho tempo spazio e voglia per provare i miei assunti critici e tutto sommato consoni alle accuse renziane. Ma in coscienza debbo confessare che a tutti darei la colpa meno che a questi bistrattati POLITICI, tenuti rigorosamente fuori dalla cancellata di via Nazionale 91. Caloger
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